Le segnalazioni vanno indirizzate a org-vigilanza@clm.coop
La scopo di una segnalazione risiede nella finalità di prevenzione della commissione di reati che possano portare vantaggio all’Ente oppure nella limitazione dei danni causati da un reato prima che le conseguenze siano ulteriormente aggravate dal permanere della condotta illecita.
L’art. 1 d.lgs. 231/2001 chiarisce il campo di applicazione della disciplina relativa alla “responsabilità da reato degli enti”, stabilendo che essa possa sorgere sia a carico del soggetto che commette determinati reati sia a carico dell’Ente che risulti avvantaggiato dalla commissione di tale reato.
L’art. 5 D. Lgs. 231/2001 individua due categorie di soggetti le cui condotte illecite possono determinare il sorgere della responsabilità in capo all’amministrazione:
Soggetti apicali, ossia soggetti aventi ruoli di rappresentanza, amministrazione e direzione dell’ente;
Soggetti non apicali, ossia coloro che sono sottoposti all’altrui vigilanza o direzione;
Affinché sorga anche la responsabilità dell’ente, è necessario che il comportamento penalmente rilevante sia commesso dalla persona fisica “nell’interesse o a vantaggio dell’ente”, con la precisazione (art. 5 comma 2) che, qualora il soggetto attivo del reato agisca per un interesse esclusivo proprio o di terzi, la responsabilità dell’ente non può sorgere.
Per tali motivi i reati oggetto della citata normativa vengono definiti “reati presupposto” e sono elencati all’interno di un catalogo chiuso che prevede, tra gli altri, reati tributari, contro la pubblica amministrazione, in materia societaria, informatici, ambientali e in materia di violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
La normativa in esame prevede che l’Ente possa andare esente dalla responsabilità da reato, ma soltanto a determinate condizioni:
Il modello organizzativo che il D. Lgs. 231/2001 è composto da una serie di regole che l’Ente si autoconferisce con la finalità di valutare e gestire il rischio di commissione dei reati nell’ambito dello svolgimento delle attività dell’Ente stesso. L’art. 6 comma 2 indica le caratteristiche proprie del modello di gestione:
Individuazione delle attività a rischio, nel cui ambito possono essere commessi reati;
Previsioni di specifici e cadenzati controlli da parte di un soggetto (Organismo di vigilanza Odv) dotato di autonomia e idonea formazione;
Previsione di periodici flussi di informazioni verso l’Odv nonché di modalità di tracciatura di ogni singola procedura aziendale con possibilità di concreto accesso agli atti dell’Odv per le opportune verifiche.
Previsione della modalità di gestione delle risorse finanziarie al fine di impedire la commissione di fatti penalmente illeciti;
Applicazione di sanzioni disciplina nel caso di elusione o violazione del modello di gestione
Le sanzioni che si applicano all’Ente riconosciuto responsabile per la commissione di un reato da parte di un soggetto con le caratteristiche sopra dette sono disciplinate agli artt. 10 e ss: