Segnalazioni illeciti D. Lgs. 231/2001
Le segnalazioni vanno indirizzate a org-vigilanza@clm.coop
Finalità delle segnalazioni
Lo scopo di una segnalazione risiede nella finalità di prevenzione della commissione di reati che possano portare vantaggio all'Ente, oppure nella limitazione dei danni causati da un reato prima che le conseguenze siano ulteriormente aggravate dal permanere della condotta illecita.
L'ambito di applicabilità della responsabilità amministrativa degli enti
L'art. 1 D. Lgs. 231/2001 chiarisce il campo di applicazione della disciplina relativa alla "responsabilità da reato degli enti", stabilendo che essa possa sorgere sia a carico del soggetto che commette determinati reati, sia a carico dell'Ente che risulti avvantaggiato dalla commissione di tale reato.
Soggetti attivi e condotte che fanno integrare la responsabilità
L'art. 5 D. Lgs. 231/2001 individua due categorie di soggetti le cui condotte illecite possono determinare il sorgere della responsabilità in capo all'amministrazione:
- Soggetti apicali, ossia soggetti aventi ruoli di rappresentanza, amministrazione e direzione dell'ente.
- Soggetti non apicali, ossia coloro che sono sottoposti all'altrui vigilanza o direzione.
Affinché sorga anche la responsabilità dell'ente, è necessario che il comportamento penalmente rilevante sia commesso dalla persona fisica "nell'interesse o a vantaggio dell'ente", con la precisazione (art. 5 comma 2) che, qualora il soggetto attivo del reato agisca per un interesse esclusivo proprio o di terzi, la responsabilità dell'ente non può sorgere.
Per tali motivi i reati oggetto della citata normativa vengono definiti "reati presupposto" e sono elencati all'interno di un catalogo chiuso che prevede, tra gli altri, reati tributari, contro la pubblica amministrazione, in materia societaria, informatici, ambientali e in materia di violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.
L'esenzione di responsabilità dell'ente
La normativa in esame prevede che l'Ente possa andare esente dalla responsabilità da reato, ma soltanto a determinate condizioni:
- Se il soggetto attivo del reato si trova in una posizione apicale all'interno dell'Ente, quest'ultimo potrà sottrarsi a responsabilità solo dimostrando di aver adottato ed efficacemente attuato i modelli di gestione idonei a prevenire la commissione di reati.
- Se il responsabile si trova in posizione subordinata, deve essere la pubblica accusa a dimostrare in giudizio che il modello di gestione adottato non era idoneo o non era stato adeguatamente attuato.
Il modello di gestione previsto dal D. Lgs. 231/2001
Il modello organizzativo previsto dal D. Lgs. 231/2001 è composto da una serie di regole che l'Ente si autoconferisce con la finalità di valutare e gestire il rischio di commissione dei reati nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività. L'art. 6 comma 2 indica le caratteristiche proprie del modello di gestione: individuazione delle attività a rischio nel cui ambito possono essere commessi reati; previsione di specifici e cadenzati controlli da parte di un soggetto (Organismo di Vigilanza, OdV) dotato di autonomia e idonea formazione; previsione di periodici flussi di informazioni verso l'OdV, nonché di modalità di tracciatura di ogni singola procedura aziendale con possibilità di concreto accesso agli atti dell'OdV per le opportune verifiche; previsione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie al fine di impedire la commissione di fatti penalmente illeciti; applicazione di sanzioni disciplinari nel caso di elusione o violazione del modello di gestione.
Le sanzioni
Le sanzioni che si applicano all'Ente riconosciuto responsabile per la commissione di un reato da parte di un soggetto con le caratteristiche sopra dette sono disciplinate agli artt. 10 e ss.:
- Sanzioni pecuniarie
- Sanzioni interdittive
- Confisca
- Pubblicazione della sentenza di condanna